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Messaggi relativi a informazioni sulla cittadinanza italiana
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italiana, notas y datos de utilidad para los argentinos residentes
en el exterior, ciudadanías de los nuevos miembros de la Unión
Europea, visas, bolsa de trabajo, genealogía, búsqueda
de partidas, legislación vigente, leyes, decretos y circulares
(italianas), registros civiles, pensiones, asistencia social, patronatos,
embajadas y consulados. Ciudadanía en Italia, Attestato de no
renuncia, Ciudadanía para hijos de madres italianas nacidos
antes de 1948. Atto d'Assenso. Además, todos los servicios que
STUDIO MASSIMO provee. . Búsqueda de partidas italianas. . Búsquedas
de partidas de Parroquia en Argentina e Italia. . Pedidos de partida
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Internacional y Culto. . Legalización Ministerio de Educación.
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Colegio de Escribanos Públicos. . Pedidos de Certificados de
Cámara Electoral. . Pedidos de Situación Militar. . Traducciones
Públicas al Italiano e Inglés. . Extracción de
Sentencias (Divorcios, Adopciones, etc.). . Asesoramiento jurídico
integral. . Rectificación de partidas. . Autos de Identidad
de Persona. . Reválida de títulos. . Legalización
y asesoramiento para presentación en el exterior. . Tramitación
de todo tipo de documentos requeridos en el exterior (Ley creación
del Registro Civil en Argentina) . Armado completo del dossier para
la presentación de ciudadanía Italiana. . Documentación
para presentación en Italia. . Preparación de la documentación
para Juicio en Italia (para hijos de madre italiana nacidos antes de
1948). . Tramitación Judicial en Italia (para hijos de madre
italiana nacidos antes de 1948).
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Buenos Aires, Argentina - Thursday, November 24, 2005 at 14:42:42 (CET)
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07/11/2005 ore 17.01
Italiani nel mondo
"CITTADINANZA ITALIANA VIA MATERNA": LE PROPOSTE DELL'ASSOCIAZIONE
PRO CIVITAS
NAPOLI\ aise\ - "Cittadinanza italiana via materna ai nati prima del 1 gennaio
1948". È il tema del quarto convegno nazionale, svoltosi a Napoli
dal 3 al 7 ottobre scorsi, sulla cittadinanza italiana via materna.
Tra i presenti, Francesco Saverio Matozza, Vicepresidente di Pro Civitas, Buenos
Aires, associazione impegnata nella difesa dei diritti degli italiani all'estero.
Matozza, durante i lavori, ha presentato una pubblicazione, attraverso la quale
ha spiegato i numeri che rivelano la proporzione dell'emigrazione degli italiani
nel mondo; e la situazione degli italiani in Argentina, quanto a lingua e cultura,
a numero e a status economico.
In particolare, Mattozza ha precisato che "ad oggi, l'entità
delle collettività di origine italiana ammonta a decine di milioni,
comprendendo i discendenti degli immigrati nei vari Paesi. Al primo
posto troviamo l'Argentina con 15 milioni di persone, gli Stati Uniti
con 12 milioni, il Brasile con 8 milioni, il Canada con 1 milione e
l'Australia con 540mila persone". Sarebbero infatti 2 milioni
e 191mila gli italiani rimasti in Argentina. Viceversa, quanto alla
presenza argentina in Italia, secondo Mattozza, in base al "Rapporto
sull'integrazione degli immigrati in Italia della Commissione per le
politiche di integrazione degli immigrati", "gli argentini
non sono una dimensione d'immigrazione radicata in Italia: il 4,86
per cento degli immigrati".
L'analisi del vice presidente è passata quindi a presentare più
in generale i dati dell'immigrazione in Italia, dove si constata "una
dimensione euro-mediterranea", visto che "la presenza europea
raggiunge quasi la metà del totale" e, in Argentina, dove
si registra un "trend di crescita", con "600mila italiani
iscritti all'AIRE".
Quanto alla lingua e cultura italiana in Argentina, secondo Mattozza,
"gli italiani sono tra tutti gli emigrati, quelli che hanno mantenuto
nei suoi discendenti il più stretto legame con la patria d'origine.
La lingua e la cultura sono state trasmesse dai genitori ai figli.
Anche i nipoti ed i pronipoti hanno ancora la voglia d'imparare la
lingua e la cultura italiana".
Il Vice presidente di Pro Civitas ha poi esaminato la legge di cittadinanza oggi,
quella via materna per i nati prima del 1948, relativamente anche al punto di
vista medico e al diritto di sangue.
Mattozza, in particolare, ha citato, per la cittadinanza italiana "jure
sanguinis", l'interpretazione medico - legale, secondo la quale
"il feto riceve dalla madre, per via sanguigna, tutti gli elementi
necessari per il suo nutrimento, sviluppo e crescita. La vita del feto
durante la gravidanza dipende solamente dalla madre e non dal padre.
Prima del 1948 le donne avevano maggiori possibilità di complicazioni
durante la gravidanza, parto e puerperio inclusa la loro morte. Pertanto,
la trasmissione della cittadinanza "iure sanguinis" dovrebbe
essere ammessa anche per via materna, poiché è proprio
il sangue della madre che alimenta il figlio durante i 9 mesi di gravidanza.
Questa nuova interpretazione del diritto "jure sanguinis"
dovrebbe permettere ai figli di madre italiana nati primi del 1948
di ottenere la cittadinanza italiana".
Anche i disegni di legge riguardo i figli di madre italiana nati prima del primo
gennaio 1948 sono stati analizzati dal vice presidente, il quale ha citato: il
decreto legislativo numero 2995 del Senatore Gerardo Labellarte, secondo il quale "all'articolo
1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: "2-bis.
È cittadina la donna coniugata con cittadino straniero anche
se il matrimonio è stato contratto prima del 1ºgennaio
1948. 2-ter. È cittadino il figlio nato anteriormente al 1ºgennaio
1948 da madre cittadina, ad esclusione di coloro per i quali si sia
formato giudicato contrario all'efficacia retroattiva della sentenza
della Corte costituzionale n. 30 del 16 febbraio 1983. 2-quater. La
titolarità della cittadinanza per come dichiarata nei commi
2-bis e 2-ter decorre dal 1ºgennaio 1948"; il DL numero 2447
sull'"Integrazione dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992,
n. 91, in materia di cittadinanza italiana", del 30 luglio 2003,
del Senatore Stefano Boco.
Dopo aver precisato la tempistica di attuazione della normativa, Mattazza ha
delineato un quadro sulla situazione degli aventi diritto alla cittadinanza,
affermando "che Il 20 per cento degli aventi diritto alla cittadinanza italiana
sono discendenti di figli di madre italiana, nati prima del 1.1.1948. Gli italo-argentini
sono cittadini italiani a tutti gli effetti. Cosa cercano oggi? Il trattato di
Maastricht dal 1993 attribuisce la cittadinanza europea a chiunque abbia la cittadinanza
di uno Stato membro. Gli italo-argentini sono la prima minoranza in Spagna, promotori
del made in Italy, circa 200mila persone. L'Europa riceve professionisti e operai
già qualificati, la cui formazione è stata eseguita in Argentina.
L'Europa, le sue imprese, le pmi avrebbero un enorme beneficio con il capitale
umano specializzato, disponibile per il loro mercato del lavoro".
A conclusione della propria relazione, Matozza spiega che in un'Italia dove le
parole d'ordine sono "competitività e globalizzazione", l'Associazione
Pro Civitas promuove tre vie differenti: "la Riforma della legge sulla cittadinanza
(91/92) in Parlamento; la continuazione delle cause iniziate per richiamo di
cittadinanza alla Corte Costituzionale per la violazione degli Artt.3 e 29 della
Costituzione italiana; e la raccolta di firme per la modifica della legge di
cittadinanza italiana ed il censimento del diritto abbienti". (aise)
Francesco Matozza <fmatozza@fibertel.com.ar>
Buenos Aires, Argentina - Tuesday, November 08, 2005 at 01:31:25 (CET)
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CITTADINANZA VIA MATERNA E DISCRIMINAZIONE. LA INCOSTITUZIONALITÀ
DELLA LEGGE SULLA CITTADINANZA ITALIANA. NATI PRIMA DEL 1948.
Proff. Horacio Guillén, P.O. della U.M.S.A., Buenos
Aires Argentina. horacioguillen@fibertel.com.ar La Legge del 5 febbraio
1992, n. 91, che ha accolto le indicazioni contenute nelle pronunce
della Corte Costituzionale (Sentenze 87/75 e 30/83), non ha previsto
il caso dei figli nati da madre cittadina e padre straniero prima del
1º gennaio 1948, i quali non hanno visto riconosciuta la loro
aspettativa al riconoscimento della cittadinanza italiana. Questo è prodotto
dall'art. 20, della citata legge, che dispone che lo stato di cittadinanza
acquisito anteriormente alla pubblicazione della legge non si modifica,
se non per fatti posteriori alla sua vigenza. Non ostante che la Sezione
I Civile, della Corte di Cassazione ha stabilito con Sentenza n. 15062
del 2000, che il figlio nato prima del 1948, comincia ad essere cittadino
a far data dal 1º
gennaio di quell'anno, le Sezioni Unite sì sono pronunciate
nel senso che anche quando il rapporto sia ancora pendente, e non sia
da considerarsi esaurito, l'applicazione delle sentenze d'incostituzionalità della
Corte Costituzionale non potrà superare il limite temporale
oltre la data d'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana (1.1.48),
data a decorrere dalla quale inizia il conflitto tra questa norma e
la vecchia legge 555/1912. Siamo qui di fronte a due interpretazioni
diverse, non ostante che molte sentenze del Supremo Collegio sembrano
dare ragione all'interpretazione seguita dalla Sezione I Civile: "E'
principio interpretativo ormai acquisito che, nel dubbio, il Giudice
deve interpretar la legge ordinaria in modo conforme alla Costituzione,
privilegiando la lettura de la norma costituzionalmente compatibile
tra quelle alternative astrattamente praticabili" (Cassazione, S.U.,5
maggio 1995, n. 4906)". Contrariando le proprie pronunce, in tema di
cittadinanza le ??S.U. accordano maggiore importanza al principio d'irretroattività dell'art.
136 della Costituzione, piuttosto che ai diritti stabiliti negli art.
3 e 29 della Norma Fondamentale e sotto tal profilo le donne continuano
oggi ad essere discriminate in base alla legge n. 555, la cui applicazione
(secondo le S.U.) continua fino al 31 dicembre 1947 ed anche in virtù della
legge 91 del 1992, che non ha previsto la retroattività riguardo
questi casi. Il Parlamento con la Legge 91/92 e le Sezioni Unite con
sua posizione restrittiva, non hanno considerato il dettato costituzionale
del secondo comma dell'art. 3 della Costituzione che stabilisce quale
compito della Repubblica "...rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana...".
Horacio Guillén Horacio Guillén horacioguillen@fibertel.com.ar
Buenos Aires, - Friday, November 04, 2005 at 12:44:35 (CET)
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BUENOS AIRES, ARGENTINA - Monday, October 31, 2005 at 19:44:45 (CET)
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Cittadinanza via materna e discriminazione. Sociologia e Diritto
Dott. Horacio Guillén / Professore ordinario di Diritto Civile
alla Universidad del Museo Social Argentino - Buenos Aires
www.estudio-guillen.com.ar
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I paesi dell'America latina hanno favorito l'immigrazione, e l'Argentina
sancisse nell'anno 1876, la "Legge Avellaneda" allo scopo
di popolare il suo gran territorio, ed accogliere a ".tutti gli
uomini di buona volontà che vogliono abitare il suolo argentino...",
com'è scritto nel preambolo della Costituzione argentina.
Gli italiani costituirono la maggioranza degli arrivati. Si calcola
che quasi venticinque milioni di persone lasciarono l'Italia tra 1875
e 1975, e di questi un circa il 15 % arrivarono in Argentina.
Un'informe nell'Accademia dei Lincei, di Roma, con il titolo "È immaginabile un'Europa senza italiani?", realizzato dalla Università di Napoli, determina che la possibilità è certa se si mantiene l'attuale tassa di natalità. Gli italiani pure si potrebbero estinguere nel 2250, dato che, altrimenti, è stato confermato dalla ONU.
I diversi criteri riguardo alla cittadinanza (jus soli -jus sanguinis
) determinano la necessità di prendere in considerazione questi
dati. Lo jus soli è importante per i paesi con bassa popolazione
e grandi territori, e per rimediare la bassa tassa di natalità,
assieme ad altre misure: cupi immigratori d'accordo all'età,
mestiere, ecc.
Lo jus sanguinis è un'importante ferramenta che ha l'Italia,
visto questa imponente riserva di popolazione dispersa per l'orbe,
al lasciare vincolati i discendenti degli emigrati alla terra d'origine,
ma deve essere un diritto concesso in forma ugualitaria, e non deve
significare la produzione di grandi cariche per nessuno.
La Costituzione Repubblicana entrata in vigore il 1º gennaio 1948 stabilisce l'uguaglianza tra i sessi e tra i coniugi. Stabilisce, pure, l'uguaglianza davanti la legge di tutti i cittadini. Questi principi sono violati dalla L. 91 del 1992.
En effetto: il dettato costituzionale non fu presso in considerazione dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 91 che non previde la retroattività nel suo art. 20, lasciando così assoggettati all'antica legge 555 del 1912, ed esclusi dello jus civitatis ai figli di madre cittadina e padre straniero nati prima del 1º gennaio 1948, non ostante essere conosciuta la sentenza n. 30/83, che aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1, comma 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555.
Così il plesso normativo è, oggi, incompleto, e se il
legislatore ha proposto la nuova legge organica della cittadinanza
accogliendo i nuovi indirizzi emersi a seguito della incostituzionalità de
alcuni articoli della Legge 555, tuttavia non è stata individuata
alcuna normativa di raccordo con la vecchia legge per adeguare il dettato
costituzionale con i casi di chi sono rimasti fuori di ogni previsione,
neppure del riacquisto, com'è previsto per altre categorie di
cittadini.
La conseguenza di tale mancata previsione è quella dell'evidente
disparità di trattamento tra persone che se trovano nella medesima
condizione giuridica, anche nello stesso ambito familiare.
Questa situazione è stata rilevata dal Professor Bruno Nascimbene,
chi intende che ancora c'è la "...permanenza di discriminazioni
fra uomo e donna (marito o padre, e moglie o madre) nell'acquisto e
riacquisto della cittadinanza (i figli nati da madre che abbia riacquistato
la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151/75
di riforma del diritto di famiglia, o i figli nati prima del 1948 da
madre italiana sono tuttora ritenuti stranieri". (Nascimbene,
Bruno, Convegno RIFORMARE LA LEGGE SULLA CITTADINANZA, ATTI 22 febbraio
1999, Roma, Auditorium dell'IRI...PROMEMORIA SULLA CITTADINANZA).
Horacio Guillén <horacioguillen@fibertel.com.ar>
Buenos Aires, Argentina - Saturday, August 13, 2005 at 15:26:35 (CEST)
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INFORM - N. 168 - 4 agosto 2005
CITTADINANZA
Lettera aperta dell'associazione Pro Civitas al Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi
Concedere il diritto di cittadinanza anche ai discendenti di madre italiana e padre straniero nati prima del 1948
BUENOS AIRES - Una lettera aperta indirizzata al presidente della Repubblica Italiana, agli onorevoli senatori e deputati e al popolo italiano. Questo il mezzo scelto dall'Associazione Pro Civitas per segnalare all'opinione pubblica, ancora una volta, come a tutt'oggi rimangano ancora esclusi dal diritto di cittadinanza i discendenti di madre italiana e padre straniero, nati prima del 1º gennaio 1948 data di entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana.
E questo nonostante l'apertura dimostrata dalla Camera dei Deputati con la recentissima approvazione in sede legislativa, da parte della Commissione Affari Costituzionali, del provvedimento - che non è stato però ancora esaminato dall'altro ramo del Parlamento - che dovrebbe consentire l'acquisto della cittadinanza da parte dei discendenti degli italiani d'Istria, Fiume e Dalmazia e che riaprirebbe i termini previsti dalla legge 2000/379 in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti.
Nella lettera aperta, firmata dal Presidente dell'associazione Horacio Guillén e dal suo vice Francesco Matozza, la Pro Civitas, pur esprimendo soddisfazione per questo nuovo disegno di legge che elimina storici limiti temporali per la richiesta della cittadinanza, evidenza infatti come al momento permangano disparità di trattamento tra i figli di madre italiana nati prima della entrata in vigore della Costituzione Repubblicana, i quali rimangono assoggettati alla legge 555/1912, e i figli di cittadini italiani che ora, anche grazie al testo approvato dalla Camera (se confermato dal Senato), vedranno ampliarsi il loro diritto d'accesso alla cittadinanza.
Una situazione difficile che, oltre a violare le disposizioni relative all'uguaglianza davanti alla legge dei coniugi e dei sessi, finisce con il creare contesti familiari paradossali dove, a seconda della data di nascita, fratelli di una medesima madre possono avere cittadinanze diverse. Una contesto irrisolto, forse sanabile in futuro dalle proposte di legge non ancora discusse dal Senato presentate dai senatori Stefano Boco e Gerardo Laberlarte, che per la Pro Civitas fa cadere nel dimenticatoio la discriminazione sofferta dalle donne italiane in emigrazione durante l'antico regime costituzionale. Un trattamento diseguale che, nonostante dalla fondazione della Repubblica il diritto di cittadinanza sia stato concessa ogni volta in forma più estesa, continua a permanere nel tempo.
"Per queste motivazioni - spiega la lettera aperta dell'Associazione Pro Civitas - chiediamo al Presidente della Repubblica, ai senatori e deputati, ed a tutto il popolo italiano quell'uguaglianza che fino ad ora è stata negata". (Inform)
Matozza Francesco <fmatozza@fibertel.com.ar>
Buenos Aires, Argentina - Friday, August 05, 2005 at 02:26:01 (CEST)
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CIUDADANÍA VIA MATERNA. HIJOS NACIDOS ANTES DE
1948. INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 20 DE LA LEY Nº 91 DE
1992.
Dott. Horacio Guillén
Profesor de Derecho Civil en la U.M.S.A.
horacioguillen@fibertel.com.ar
www.estudio-guillen.com.ar
Ha sido propuesta ante el Tribunal de Caltanissetta, pidiéndose
la elevación de la causa a la Corte Constitucional, la cuestión
de inconstitucionalidad del art. 20 de la Ley del 5 de febrero de 1992
Nº 91, en la parte en que no prevé la retroactividad de
la norma del art. 1, inciso 1, come está prevista por el artículo
3, inciso 2 de la misma norma.
La ley 91/92 en el confronte entre los artículos. 1, inciso
1 y 3 inciso 1 y 2, viola los artículos 3, 22 y 29 de la Constitución,
en tanto no prevé que el hijo de una ciudadana italiana, a diferencia
del adoptado, pueda adquirir la ciudadanía italiana, cualquiera
sea la fecha de su nacimiento.
La retroactividad prevista por el artículo 3 de la ley en materia
de ciudadanía implica disparidad de tratamiento entre el hijo
de madre italiana, nacido antes de 1948, y el menor adoptado por la
misma madre ciudadana. Dicha madre, casada con extranjero cuya ley
nacional no le trasmita la ciudadanía, no ha perdido la suya
originaria jure matrimonio, por lo que puede validamente trasmitirla
al menor adoptado aún extranjero, y aún nacido antes
de 1948.
Por la diferencia de tratamiento apuntada no puede transmitirla a propio
hijo, cuestión que lleva a la inconstitucionalidad de la norma.
<horacioguillen@fibertel.com.ar> on Sunday, July 10, 2005 at
11:41:14
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ATESTACIÓN DE NO RENUNCIA. PROPUESTA DE REFORMA (Francesco Matozza -Argentina)
La Circular K 28 de 1991 determina la necesidad de presentar la atestación
de no renuncia a la ciudadanía italiana para aquellos que soliciten
el reconocimiento de la ciudadanía italiana. Este certificado,
emitido por la competente autoridad Consular Italiana, es requerido
para probar que ni los ascendientes en línea recta ni la persona
que reivindica la posesión de la ciudadanía italiana,
no ha nunca renunciado en los términos del Art. 7 de la ley
555 del 13 de junio de 1912, y/o del 16 de agosto de 1992 (art. 11,
ley 91 del 5/02/1992.
La ciudadanía se transmite sin límite de generaciones,
siempre que ninguno haya renunciado a la ciudadanía italiana.
Si el ascendente italiano adquiere la ciudadanía argentina,
dicha naturalización debe ser posterior a la fecha de nacimiento
del hijo/a.
Es necesario agregar que ni en Argentina, ni en otros países
sudamericanos, el hecho de la adquisición de la ciudadanía
de esos países, no implicaba la renuncia a la ciudadanía
originaria del extranjero. Por eso ningún italiano naturalizado
argentino ha debido renunciar a la ciudadanía italiana. Para
demostrar la no adopción de la ciudadanía argentina,
entonces, basta presentare el certificado emitido por la Cámara
Electoral que así lo pruebe. La mujer italiana que se casaba
con un ciudadano argentino non adquiría la ciudadanía
del cónyuge, por no estar previsto por la ley argentina 346,
que el matrimonio determinase efectos sobre la ciudadanía de
la mujer. Solamente podía adquirirla por naturalización.
Para haber podido renunciar a la ciudadanía italiana los descendientes
del emigrado italiano habrían debido, previamente, presentar
en el consulado italiano correspondiente la documentación para
demostrar que eran ius sanguinis ciudadanos italianos (partida de nacimiento,
matrimonio y muerte del ancestro emigrado), certificado de cámara
electoral, partidas de nacimiento, matrimonio y muerte de todos sus
descendientes en línea recta, acompañados de traducción
en italiano.
La Ley 91 del 5.02.1992, art. 11, prevé la posibilidad para
quien posee otra ciudadanía de renunciar a la italiana, efectuando
una declaración de voluntad ante el Oficial de Estado Civil
de la comuna de residencia. Para los residentes en el exterior ante
la autoridad consular correspondiente a su domicilio.
En caso de renuncia el interesado tendría que haberla presentado ante el Consulado italiano correspondiente a su lugar de residencia.
Una copia de la renuncia se debería encontrar en los archivos consulares y otra en el Ministerio del Interior italiano y en la comuna de origen.
Quien nunca presento la documentación para el reconocimiento de la ciudadanía italiana en la oficina de ciudadanía-estado civil de un consulado italiano, no ha podido nunca renunciar a esa ciudadanía.
Si el ciudadano italiano por nacimiento no se encuentra inscripto en los padrones consulares, nunca ha podido hacer la declaración de renuncia a la ciudadanía italiana.
Los Consulado Italianos en Argentina no registran en sus archivos ningún caso de renuncia a la ciudadanía italiana
Esto e diferente al procedimiento aplicado en otros países donde para adquirir la ciudadanía de estos países era necesario renunciar previamente a la ciudadanía italiana, presentando certificado de renuncia a la misma otorgado por el Consulado Italiano
PROPUESTA PARA RESOLVER ESTE PROBLEMA .
Normalmente los consulados debían trasmitir a las comunas la lista de las personas que habían renunciado a la ciudadanía italiana. No obstante, como se dijo, en los consulados italianos en Argentina no se encuentra registrado ningún caso de renuncia a la ciudadanía italiana, por eso bastaría una declaración en tal sentido de la autoridad consular, ante el Ministerio del Interior, para tornar innecesario pedir a los descendientes del emigrado (de quien se presente la constancia de no naturalizado de la Cámara Electoral), la atestación de no renuncia requerido por la Circular K 28. Esta situación podría ser común en otros países, por lo que sería necesario que todos los consulados italianos en el mundo informaran al Ministerio del Interior la lista de los renunciantes a la ciudadanía italiana.
PROCEDIMIENTO A SEGUIR:
1. Solicitar a los Consulados en Argentina que comuniquen al Ministerio
del Interior, como está previsto por la ley, si existe en los
registros de estado civil en los certificados de ciudadanía
conservados por el Consulado (art. 67, D.P.R. 5.01.1967, n. 200) recibo
de declaraciones de renuncia y, en su caso, que personas han hecho
la mencionada declaración, enviando el listado correspondiente.
2. Instruir a las comunas para que no pidan la atestación de
no renuncia, en el caso que no hayan ciudadanos inscriptos como renunciantes
en los consulados italianos en Argentina y otros países donde
no haya renunciantes.
3. Instruir a las comunas para que soliciten a los ciudadanos argentinos
solo el certificado emitido por la Cámara Electoral para demostrar
que son ciudadanos jure sanguinis por falta de naturalización
del antepasado.
Ventajas de la propuesta:
1.Eliminación del tiempo de espera. Con esta norma los interesados
no esperarían varios meses en Italia sin poder trabajar, ya
que el permiso de estadía en espera de ciudadanía, que
hoy se otorga, no permite trabajar.
2. Sería una solución mas rápida y menos costosa
por la falta de intervención de los consulados que declarasen
no tener renuncias en sus archivos, disminuyendo la carga de trabajo
del personal consular y comunal.
3. Mejoraría la imagen de la administración pública
italiana en el mundo.
Hacemos votos para que esta propuesta sea evaluada y aprobada rápidamente
por los ministerios competentes (MAE, Ministerio del Interior, Ministerio
de los Italianos en el Mundo, etc.) a fin de que les sea dada una rápida
y eficaz solución a este grave problema que afecta a los italianos
en el Exterior.
Para mayor información dirigirse a:
Dr. Francesco Saverio Matozza ------ Dr. Horacio Guillén
fmatozza@fibertel.com.ar------------ horacioguillen@fibertel.com.ar
Francesco Matozza <fmatozza@fibertel.com.ar>
buenos aires, argentina - Monday, June 06, 2005 at 02:11:31 (CEST)
Francesco Matozza - Argentina
Le Sezioni Unite accordano al principio d'irretroattività
dell'art. 136 della Costituzione, maggiore importanza che ai diritti
stabiliti negli art. 3 e 29 della Norma Fondamentale
Cittadinanza italiana via materna: per i nati prima del 1948 differenza
tra i figli "di sangue" e gli adottati
(GRTV) La Sezione I Civile, e le Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
non concordano nelle sue posizioni riguardo alla preminenza del valore
d'ogni uno dei diritti costituzionali.
Le Sezioni Unite accordano al principio d'irretroattività dell'art.
136 della Costituzione, maggiore importanza che ai diritti stabiliti
negli art. 3 e 29 della Norma Fondamentale. La Sezione I, Civile, della
Cassazione ritiene che la nuova legge 91 del 1992 deve essere applicata
ai rapporti pendenti, e alle relazioni ancora non esaurite, in confronto
con le Sezioni Unite. Le proprie sentenze del Supremo Collegio sembrano
dare ragione alla Sezione Civile: "E' principio interpretativo
ormai acquisito che, nel dubbio, il Giudice deve interpretar la legge
ordinaria de modo conforme alla Costituzione, privilegiando la lettura
de la norma costituzionalmente compatibile tra quelle alternative astrattamente
praticabili" (cfr. Cassazione, 5 maggio 1995 n. 4906)".
Da tale forma le donne continuano oggi discriminate per la legge 555, la cui applicazione (secondo le S.U.) continua fino al 31 dicembre 1947 e per la legge 91 del 1992, che non ha previsto la retroattività, a partire del 1.1.48. Si produce così un vuoto legislativo e, in conseguenza, il figlio minore di donna cittadina, nato prima del 1948, non potrebbe ricevere la cittadinanza della sua madre neppure a far data da quello stesso giorno (1º gennaio 1948). Si deve aggiungere che le S.U. mai si sono pronunciate su questo punto, ma hanno fatto applicazione del principio d'irretroattività nel caso delle donne sposate con stranieri che comunicano a loro la sua cittadinanza (Caso El Hosri).
La Sezione I, Civile, ha stabilito che sono cittadini i figli di cittadina italiana nati a prima del 1948, ma a partire del 1º de 1948, già che essendo minori a quella data la relazione di filiazione è ancora pendente, e non è esaurita, non essendo passata in giudicato.
Da un'altra parte, l'attuale legge 91 del 1992, esclude l'effetto retroattivo de la norma (art. 20, salvo quel che dirò infra), de forma tale che il proprio potere legislativo avendo la possibilità di rimediare tutto ha lasciato esclusi della cittadinanza italiana ai figli delle donne cittadine nati prima del 1948, non ostante conoscere la sentenza n. 30/83, che aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1, comma 1 della legge 555.
Se si confronta questa situazione con la dell'adozione di minori stranieri, sembra patente l'ingiustizia della posizione delle Sezioni Unite, e la del potere legislativo: La legge 91 del 1992, nel suo articolo 3, comma 1 determina che "Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza". Nel comma 2 aggiunge che questa disposizione "...si applica anche in relazione a gli adottati prima della data d'entrata in vigore de la presente legge".
In conseguenza è stato previsto l'effetto retroattivo soltanto per l'adozione, ma non per i figli già nati delle donne che sonno state ininterrottamente cittadine italiane, per non avere perso la cittadinanza jure matrimonio.
Nel caso di una cittadina italiana jure sanguinis, che si sposi con un latinoamericano nel 1940, che abbia adottato un figlio nel 1945, e avuto due del suo sangue nel 1947 e 1950, soltanto può comunicare la propria cittadinanza all'ultimo e all'adottato e non al proprio nato prima del 1º gennaio 1948. Nel caso di conoscere il quel tempo la legge 91/92 avesse adottato il proprio figlio.
Si discrimina al figlio proprio riguardo al suo fratello e all'adottato. Questa situazione può portare all'incostituzionalità de la legge 91 del 1992 con un nuovo intervento della Corte Costituzionale.
Le Sezioni Unite, dando preminenza al principio d'irretroattività (art. 136, Cost.) sull'uguaglianza davanti la legge, l'uguaglianza tra i sessi e l'uguaglianza tra i coniugi (art. 3, 29 y cc. della Costituzione), affettano gravemente questi diritti i quali sono incaricate di proteggere.
Dr. Horacio Guillén/Profesor de derecho civil en la
Universidad del Museo Social Argentino de Buenos Aires
13 aprile 2005
Francesco Matozza <fmatozza@fibertel.com.ar>
Buenos Aires, argentina - Wednesday, April 13, 2005 at 19:32:17 (CEST)
Libro cittadinanza italiana E’ stato presentato a Buenos
Aires il libro sul problema “iure sanguinis” materno
antecedente al 1948 "Ciudadania italiana - Cittadinanza italiana" Il
volume, in italiano e spagnolo, illustra la proposta di modifica
della legge presentata al Parlamento italiano dall'associazione Pro
Civitas-Ciudadanía para todos los descendientes de italianos
(GRTV) E’ stato pubblicato a Buenos Aires, il libro "Ciudadania
italiana - Cittadinanza italiana", un volume edito in italiano e
spagnolo, che illustra la proposta di modifica della legislazione
in materia presentata al Parlamento italiano dall'associazione Pro
Civitas-Ciudadanía para todos los descendientes de italianos:
contro l'impossibilità di trasmissione della cittadinanza
per via materna, ai figli di madre italiana nati all’estero
prima del 1948. L’autore del libro è il Professore universitario,
Horacio Guillén, lui stesso colpito dal problema di essere
nato da madre italiana jure sanguinis, prima della predetta data.
Alla stesura del libro hanno collaborato l’Avvocato Marco Pepe
di Roma e il Dott. Francesco Ma tozza permettendo al libro di elaborarsi
non solo come un libro di diritto ma che considera, anche, la questione
dalla ottica medica. Il libro analizza, infatti, la legislazione
sulla cittadinanza italiana, le sentenze dei tribunali italiani,
specialmente quelle della Cassazione, e mette l’accento sulle
nuove normative italiane che hanno cambiato il principio della famiglia
unita intorno alla figura del pater familias per quello della unità familiare
senza discriminazione tra uomo e donna. Per questo l’interpretazione
del Consiglio di Stato lede gravemente questo principio della unità familiare,
permettendo che due figli nati dalla stessa madre siano considerati
in situazioni diverse: se nati prima del 1º gennaio 1948 non
potrà essere riconosciuto cittadino italiano; se invece è nato
dopo il 1 gennaio del 1948 lo sarà a tutti gli effetti. Horacio
Guillén ha proposto al Ministro Tremaglia, e al Segretario
Generale del C.G.I.E. Narducci la modifica della legge 91 del 1992,
affinché
le madri che avevano acquistato la possibilità di trasmettere
la cittadinanza ai figli nati dopo il primo gennaio del 1948, possano
estenderla anche a quelli che erano ancora minorenni a quella data.
Nonostante la Sentenza della Sezione Civile della Cassazione, nel caso
Nagnaghi, del 2000, il Ministero dell’Interno continua a considerarla
come un caso isolato, costringendo molti connazionali ad imprendere
costosi giudizi in Italia in quanto devono presentarsi nelle sedi dell’Avvocatura
dello Stato, per farsi riconoscere come cittadini. L’Associazione
Pro-Civitas ha quindi iniziato a consigliare la via amministrativa,
che presenta spese giudiziali più ridotte, affinché possano
essere molte di più le famiglie che potranno risolvere il problema
della cittadinanza negata. GRTV 10 dicembre 2004
Francesco matozza <fmatozza@fibertel.com.ar>
buenos aires, argentina - Friday, December 10, 2004 at 22:57:48 (CET)
ANTECEDENTI PER UN DISEGNO DI LEGGE SULLA CITTADINANZA ITALIANA
ED IL SUO ESSERCIZIO. Le donne italiane emigrate all’estero
e quelle nate nei paesi stranieri, d’origine italiana, hanno
subito la discriminazione che, in ogni modo, non è stata esclusiva
d’Italia ma comune a tutti i paesi. Dopo l’entrata in
vigore della Costituzione Repubblicana il 1º gennaio 1948, diverse
norme giuridiche, sentenze dei Tribunali, e circolari dei Ministri,
con il corso degli anni, hanno modificato questa situazione, ma ancora
restano ostacoli al pieno riconoscimento dell’uguaglianza tra
uomo e donna. Molti italiani che sono stati costretti ad emigrare,
principalmente nel ventesimo secolo, hanno dovuto prendere la cittadinanza
del paese che li ha accolti. Con gli accordi di doppia cittadinanza,
hanno posteriormente riacquistato l’originale italiana, ma
i figli nati nel frattempo non possono essere riconosciuti cittadini
italiani. C’è
pure il caso di quelli che vogliono prendere la cittadinanza italiana
rivolgendosi direttamente al comune d’origine, ma gli si chiede
l’attestato di non rinuncia, non del suo antenato italiano, ma
dei loro discendenti in linea retta che non hanno mai avuto la cittadinanza
italiana, e perciò
non possono avere rinunciato ad uno stato che mai hanno avuto. I principali
problemi nei quali sono immersi moltissime persone di ceppo italiano,
sono: a) L’impossibilità per le donne italiane di trasmettere
la loro cittadinanza ai figli nati prima dal 1.1.48; b) L’impossibilità per
gli uomini e le donne italiane di comunicare la loro cittadinanza ai
figli avuti nel frattempo che sono stati, solamente, cittadini di un
altro paese, ed all’atto del riacquisto della cittadinanza italiana
quei figli erano gia maggiorenni; c) L’impossibilità di
rivolgersi direttamente al comune d’origine, senza presentare
l’attestato di non rinuncia. a) Il primo problema è derivato
dal parere reso dal Consiglio di Stato, nel senso che la sentenza d’illegittimità costituzionale
del 1983, non può retroagire oltre il 1.1.48. Questo parere
non è accettato dalla Sezione Prima civile, della Cassazione,
che ha ammesso che la moglie italiana può trasmettere la cittadinanza
italiana ai suoi figli nati prima dal 1.1.48, che acquistano in questa
data la cittadinanza di sua madre. La Cassazione, a Sezione Unita,
non accetta il criterio della Sezione Prima. Questa posizione delle
Sezioni Unite, lede gravemente il principio d’eguaglianza (art.
3 Costituzione) ed il dogma dell’unità
della famiglia che sorge della stessa Costituzione vigente, giacché
due figli della stessa madre hanno uno status civitatis diverso per
essere nati prima o a partire della predetta data. b) Il secondo problema
deriva della considerazione che l’interruzione della trasmissione
della cittadinanza per il fatto dell’adozione di cittadinanza
di un paese straniero per un antenato, vede la possibilità ai
suoi discendenti di essere cittadini. Questo è un parere erroneo
tutta volta che lo status civitatis è un diritto inalienabile
dell’uomo, e non può essere soggetto alle contingenze
della vita dell’antenato, che è stato costretto a adottare
un’altra cittadinanza, precisamente per la mancanza d’opportunità nel
suo paese d’origine, e questa contingenza non può ledere
il diritto inalienabile del suo discendente, fondato nel diritto naturale.
c) Il terzo è semplicemente un problema che può risolversi
con profitto tanto per i cittadini, o futuri cittadini, come per i
consolati italiani nel mondo intero, già che permette fare l’iscrizione
direttamente nel Comune d’origine con la semplice eliminazione
del requisito dell’attestato di non rinuncia. L’allargamento
della possibilità d’acquistare la cittadinanza italiana
a tutte le persone comprese in questi problemi, d’accordo a quello
che è stato ut supra menzionato, tutte di ceppo italiano, ha
pure un’importanza geopolitica per l’Italia, già che
la mancanza d’abitanti per il basso tasso di natalità in
Europa potrà essere rimediata con l’arrivo d'abitanti
d’origine italiana. Oppure, l’eventuale provvedimento favorevole
potrà considerarsi come riparazione per il ritardo nel riconoscimento
della cittadinanza per queste persone. d) L’impossibilità di
lavorare per chi ottenga il permesso di soggiorno in attesa di cittadinanza,
pari passu che comporta gravi danni ai cittadini jure sanguinis italiani,
e nel frattempo impedisce una vita degna per coloro. e) Non può richiedersi
l’attestato di non rinuncia alla cittadinanza italiana, per quelli
che ne avendo diritto non hanno mai chiesto il riconoscimento de la
predetta cittadinanza italiana, già che è impossibile
rinunciare a quello che mai si è venuto ad essere. Si ritiene
pertanto necessario un intervento legislativo volto ad eliminare questi
ostacoli che significano una disparità
di trattamento nei diritti dei cittadini, con il seguente disegno di
legge: DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. All’articolo 1, comma 1, lettera
a, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunge le seguenti parole:
“...anche se nato prima dall’ 1º gennaio 1948”.
Art. 2. 1. All’articolo 14, 1, della legge 5 febbraio 1992, si
aggiunge le seguente parole:
“I figli maggiorenni di chi riacquistano la cittadinanza, nelle
condizioni di questa legge, possono fare la dichiarazione per acquistare
la cittadinanza italiana, senza perdere la sua cittadinanza d’origine
se la legge del suo paese glielo permette. Art. 3 1. Alla Circolare
K 28, 8 aprile 1991, del Ministero dell’Interno, lettera B, Procedura
per il riconoscimento della cittadinanza italiana, n. 6, se aggiunge
le seguenti parole: “
Alle persone comprese nella presente legge potrà essere richiesto
solo documento menzionato nell’appartato B, n. 5 di questa circolare,
e non il menzionato nel n. 6. I consolati italiani in tutto il mondo
pubblicheranno l’elenco dei rinuncianti alla cittadinanza italiana
nel loro sito web, per consentire la consulta via telematica alle domande
su questo punto del Ministero dell’Interno, e dei comuni”.
Art. 4. 1. Alla Circolare 28 del 2002 se aggiunge, nel par. 3º,
le seguenti parole: “Detto permesso di soggiorno consentirà lo
svolgimento d’attività lavorativa in forma automática
e con adempimento delle altre norme legali”. Art. 5 1. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. Dr Francesco Matozza Dr Horacio Guillen
Francesco matozza <fmatozza@fibertel.com.ar>
Buenos Aires, - Sunday, October 10, 2004 at 15:26:07 (CEST)
CITTADINANZA VIA MATERNA VERSO LA FINE DELLA DISCRIMINAZIONE DELLE
DONNE E LE SUE MINACCE. La discriminazione nel confronto delle donne é tanto
antica quanto il mondo. Sembra paradossale che nei paesi occidentali,
che costituiscono oggi il centro del mondo moderno sussistano
– anche in sede interpretativa – gli ostacoli per la parità tra
l’uomo e la donna. Così succede con l’interpretazione
resa dal Consiglio di Stato, in sede consultiva, sulla normativa italiana
riguardo alla trasmissione della cittadinanza via materna. Dopo l’entrata
in vigore della Costituzione Repubblicana il 1º gennaio 1948,
furono pronunciate dalla Corte di Cassazione, le sentenze del 1975
e 1983, per permettere alle donne italiane sposate con stranieri, che
potessero comunicare ai propri figli la loro cittadinanza. Non ostante
il parere reso dal Consiglio di Stato, ha stabilito che questa trasmissione
poteva avvenire soltanto riguardo ai figli nati a partire del 1º gennaio
1948, ma non ai nati prima di questa data, anche quando erano ancora
minorenni. In questa maniera, una stessa madre può avere un
figlio cittadino italiano nato dopo il 1/1/1948 , ed altro straniero,
nato prima di quella data . Quello italiano ha diritto a lavorare nei
25 stati membri dell0Unione Europea, mentre quello straniero no ha
alcun diritto. La legge 91 del 1992, non rimedia questo vero sproposito
giuridico, escludendo l’effetto retroattivo della legge. In seguito
alle pronunce della Cassazione, sezione Civile, hanno concesso la cittadinanza
ai figli di madre italiana e padre straniero, anche ai nati prima del
1º gennaio 1948, e la giurisprudenza in sede interpretativa (filonomachia)
si orienta nel senso di finire con questa discriminazione cambiando
il parere del Consiglio di Stato. D’altronde diversi disegni
di leggi sono stati presentati nel Senato italiano, tutti tendenti
a risolvere questa situazione ed accordare la cittadinanza a tutti
i discendenti d’italiani. Il disegno di legge che abbiamo presentato
al Ministro Mirko Tremaglia, in occasione della sua visita a Buenos
Aires (maggio 2004),
è andato più avanti ed intenta risolvere la situazione
di quelli italiani emigrati che hanno dovuto prendere la cittadinanza
del paese che gli ha accolto, con la conseguente interruzione del possesso
della cittadinanza italiana ai suoi discendenti, secondo l’attuale
legislazione vigente. Questo produce un paradosso, dal momento che
l’Italia, paese che ha dovuto prescindere di grandi masse di
popolazione che sono state costrette ad emigrare per mancanza di lavoro,
non ammette oggi che i suoi emigrati naturalizzatati come cittadini
d un altro stato per poter lavorare, possano trasmettere la cittadinanza
italiana ai suoi discendenti. I diversi disegni differiscono uno dell’altro
e, quindi, in questo momento nel qui chi siamo in impegnati nell’eliminazione
di tutte queste disparità, abbiamo gli occhi ben aperti, per
evitare che rimanga almeno un’esclusione, sorta dalla mente de
qualche burocrate proclive a dire sempre NO. LE MINACCE: Le notizie
raccolte e la lettura dei disegni di leggi, ci portano a considerare
che potrebbero esservi delle limitazioni che pregiudichino una parte
degli oggi esclusi, 1) La legge potrebbe per esempio disporre che la
retroattività sia soltanto per i figli di madre nata nella penisola,
e non per i figli di quelle nati all’estero. Cittadine jus sanguinis
per essere nati in altri paesi. 2) La legge potrebbe ad esempio disporre
che la retroattività sia soltanto per i figli nati a partire
del 1927 (anche minorenni al 1º gennaio 1948). 3) Potrebbe stabilire
la data della legge 555 del 1912, come limite retroattivo. 4) Oppure
dall’entrata in vigore del primo Codice Civile (1865). 5) Potrebbe
accettare le pressioni dell’Unione Europea, che desidera che
Italia rimanga a produrre cittadini più al di là della
terza generazione, dei suoi emigrati. 6) Finalmente potrebbe stabilire – com’è stato
fatto dalla Spagna – la comunicazione della cittadinanza ad una
sola generazione (solo ai figli, e ad i nipoti dopo un anno di residenza
in Spagna). POSIBILITA D’AGIRE. I funzionari italiani accettano
che il procedimento per la richiesta sia quello davanti ai tribunali
dove si trovano le sedi delle Avvocature dello Stato, con le istanze
della Corte d’Appello , e finalmente la Corte di Cassazione.
Questa via è molto onerosa per le condizioni economiche della
maggioranza dei paesi latinoamericani ed altri. Noi pensiamo che l’altro
percorso sarebbe quello dell’azione amministrativa, molto meno
costosa, e che può ugualmente avere un esito positivo, anche
con un ricorso collettivo (?) davanti il Supremo Tribunale. (?) Non
ostante i disegni di leggi presentati, si consiglia di non rimanere
senza iniziare azione alcuna, già che i tempi parlamentari sono
lunghi e con l’avvio di queste azioni si può evitare di
cadere in una situazione che impedisca definitivamente l’acquisto
della cittadinanza italiana per tutti i discendenti di quelli partiti
un giorno dell’Italia. Dr. Horacio Guillén www.estudio-guillen.com.ar
Dr Francesco Matozza www.studiomassimo.com
FRancesco Matozza <fmatozza@fibertel.com.ar>
buenos aires, argentina - Wednesday, September 01, 2004 at 02:04:52 (CEST)
Noticiero NIP - News ITALIA PRESS agencia de noticias - N° 122
- Año XI, 23 de junio de 2004 Ciudadanía italiana:
se acerca la eliminación de la paradoja La comunidad ítalo-argentina
espera con ansiedad el éxito de la propuesta de diseño
de la ley puesta por el Ministro Tremaglia: si es aceptada, permitiría
también a los nacidos en el extranjero antes de 1948 de madre
italiana el obtener la ciudadanía Buenos Aires - Se atenderá antes
del verano una respuesta para la propuesta de modificar de la ley
5 de febrero de 199, n91, que regula la atribución de los
derechos de ciudadanía italiana. Sobre la base de la norma
vigente, es ciudadano italiano el hijo de padres italianos, según
el derecho de ius sanguinis. La madre italiana, sin embargo transmite
la ciudadanía solamente a los hijos nacidos a partir del 1
de enero del 1948, año de entrada e vigor de la Constitución
Italiana: para el período anterior la adopción de la
carta constitucional, se mantienen válida la jurisdicción
que desciende desde la ley 555 del 1912, que prevé la titularidad
de la ciudadanía se reconozca solo por vía paterna. "Este
sistema crea paradojas inaceptables -explica Francesco Matozza, medico
estudioso italo-argentino, que desde años se define y trabaja
como consultor en ciudadanías europeas- . En la misma familia
se puede ser dos hermanos, uno reconocido como italiano y otro no,
simplemente por una cuestión cronológica. Para esto
presentamos al Ministro para los Italianos en el Mundo, Mirko Tremaglia
una propuesta de ley, para presentar como petición delante
del Parlamento italiano, que ponga fin a la injusticia actual". Como
explica Matozza, otro aspecto paradojal del sistema normativo vigente
es que por vías jurídicas, sería posible activar
lo legal; la Corte de Casación tiene mas reconocimiento la
titularidad de la ciudadanía también los nacidos antes
del 1948 por madre italiana. La normativa vigente, no responde más
a la orientación de la jurisprudencia. "El problema en cuestión
interesa a millones de personas de origen italiana, en Argentina
y en muchos otros países de emigración italiana tradicional
-afirma Matozza-. Entre el 1860 y el 1948 más de 20 millones
de italianas, incluye muchas jóvenes mujeres, emigrarán
en busca de trabajo y mejores condiciones de vida en EEUU, Argentina,
Brasil, Canadá y Europa. Mucho trabajo se expondrá con
extranjeros perdiendo la ciudadanía italiana y sus hijos,
nacidos antes del 1 de enero de 1948 que fueron considerados italianos".
Matozza y sus colaboradores, muy activos en temas de consultoría
legal sobre las cuestiones ligadas a la ciudadanía, prepararon
un volumen específico sobre la cuestión de la atribución
de la ciudadanía italiana por vía materna. La publicación
se dará a conocer en unas semanas, en una edición italiana
y en una española. "Se tratará de un compendio jurídico,
para ayudar a quienes están interesados en el problema para
interiorizarse de los sistemas legales". News ITALIA PRESS
francesco matozza <fmatozza@fibertel.com.ar>
buenos aires, argentina - Thursday, June 24, 2004 at 23:56:09 (CEST)
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buenos aires, argentina - Sunday, June 13, 2004 at 23:21:15 (CEST)